Art. 6.
(Istituzione di una imposta nazionale
sulle transazioni valutarie).

      1. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza di un'iniziativa legislativa da parte della Commissione europea, è istituita una imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani.
      2. Ai fini del presente articolo, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati

 

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nei mercati italiani, i contratti indicati al comma 2 dell'articolo 2.
      3. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata.
      4. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.
      5. È previsto, ai sensi del comma 6, un allineamento semestrale dell'aliquota alla media delle aliquote stabilite in eventuali provvedimenti legislativi di Paesi membri dell'Unione europea.
      6. Di concerto con le autorità competenti degli altri Paesi membri dell'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto a disciplinare le variazioni dell'aliquota previste dal comma 5.
      7. Sentita la commissione di cui all'articolo 1 e tenuto conto dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto a disciplinare le modalità di accertamento e di riscossione dell'imposta.